Statuto della Fondazione Bottari Lattes

TITOLO PRIMO

DENOMINAZIONE

Art. 1.

Ad iniziativa dei signori:

-Caterina Bottari,

-Luigi Bottari,

-Ada Malan,

-Lucia Bottari,

-Anna Laura Bottari,

-Elena Roberto Bottari,

-Vittorio Artom Celli e

-Adolfo Ivaldi,

che pertanto qui assumono la qualifica di Fondatori, è costituita la

“FONDAZIONE BOTTARI LATTES”

SEDE

Art. 2.

La Fondazione ha sede in Monforte d’Alba (Cuneo), via Guglielmo Marconi n.16 ed ha durata illimitata.

SCOPO

Art. 3.

La Fondazione non ha scopo di lucro ed opera nell’àmbito territoriale della Regione Piemonte. Scopo essenziale della Fondazione è la promozione della cultura letteraria, musicale, teatrale, cinematografica ed artistica attraverso la diffusione e l’ampliamento della conoscenza umana, i contatti tra persone, enti ed associazioni, nonché per mezzo della conoscenza del nome e della figura di Mario Lattes, marito scomparso della Fondatrice Caterina Bottari, con la diffusione della sua opera, nella sua multiforme attività di pittore, scrittore, editore ed animatore di proposte culturali. Per raggiungere tali scopi, la Fondazione, oltre ad organizzare convegni, mostre, attività musicali, cinematografiche e teatrali, dà vita ad ogni iniziativa idonea a richiamare il mondo letterario, artistico e musicale al fine di favorire lo sviluppo della cultura in ogni sua espressione.

FINALITA’

Art. 4.

Nel quadro delle finalità indicate all’articolo precedente, la Fondazione dà luogo alle più diverse iniziative di studio e ricerca culturale, e può altresì curare, direttamente ovvero in cooperazione con altri Enti ed Istituzioni:

-l’edizione e la diffusione di volumi, documenti, atti, quaderni, riproduzioni di opere d’arte, manifesti, data base, software e simili strumenti;

-il finanziamento, la promozione, la conduzione diretta o la supervisione di iniziative quali mostre, convegni ed altre iniziative pubbliche, con l’edizione degli atti e dei cataloghi;

-il finanziamento, la promozione o la supervisione di iniziative quali concerti, rassegne cinematografiche, balletti, opere teatrali in prosa ed in musica;

-l’acquisto, la raccolta, la conservazione, l’utilizzo e l’alienazione di opere letterarie, manoscritti, volumi, opere d’arte, collezioni, pubblicazioni diverse, strumenti informatici e materiale didattico;

-lo studio, il coordinamento, il finanziamento e l’assistenza a progetti di ricerca culturale;

-l’organizzazione di corsi, colloqui e seminari, anche estivi;

-l’istituzione di borse di studio;

-lo svolgimento di attività di divulgazione e informazione, nonché l’attivazione di programmi e corsi integrativi dei normali corsi scolastici, compresi quelli a favore di allievi non normodotati ed a favore di allievi di madre lingua non italiana;

-l’assistenza, anche economica, a ONG ed Enti di volontariato e ad Enti di promozione dello sviluppo dei Paesi emergenti, per iniziative legate all’arte ed alla cultura. La Fondazione può pertanto dar luogo alle sole attività che risulteranno direttamente o indirettamente connesse alle finalità sopra indicate.

E’ fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

Al fine del perseguimento delle finalità istituzionali e di tutte quelle ad esse strumentali, conseguenti e comunque connesse, la Fondazione può compiere qualsiasi attività mobiliare, immobiliare ed economica finanziaria, nonché tutti gli atti e le operazioni relativi ritenuti necessari ed opportuni.

FONDATORI

Art. 5.

La qualifica di Fondatori spetta, oltre alle persone che hanno dato vita alla Fondazione a norma dell’art. 1 del presente Statuto, anche a tutti i discendenti di costoro, previa formale loro accettazione. I Fondatori esprimono la loro volontà ed il loro avviso unitariamente, attraverso un Delegato il quale assume la qualità di portavoce dei Fondatori. In caso di divergenze di opinione tra i Fondatori, prevarrà la volontà della maggioranza di essi. Il Delegato non può ricoprire altre cariche nella Fondazione. Spetta al Delegato conservare ed aggiornare il registro dei Fondatori, con le loro generalità e domicilio.

TITOLO SECONDO

PATRIMONIO

Art. 6.

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

dal fondo di dotazione indisponibile, costituito dai Fondatori e rappresentato dalla somma in denaro di euro 80.000,00 (ottantamila/00);
dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle somme conferite dai Fondatori, dagli aderenti e dai sostenitori, espressamente destinati ad incremento del patrimonio;
dai beni immobili e mobili e dalle altre contribuzioni che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo da parte di soggetti pubblici e/o privati, espressamente destinati ad incremento del patrimonio;
dalle somme derivanti dagli utili non utilizzati per la gestione;
dai lasciti, dalle donazioni, dalle oblazioni e dalle erogazioni liberali in danaro.

2. le entrate della Fondazione, tutte disponibili per il raggiungimento dello scopo, sono costituite:

dal fondo di dotazione disponibile, costituito dai Fondatori e rappresentato dalla somma in denaro di euro 20.000,00 (ventimila/00);
dai contributi erogati all’atto della costituzione e, successivamente, dai Fondatori e dai sostenitori;

dagli utili e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività istituzionali;

da eventuali elargizioni, erogazioni e contributi da parte dei soggetti pubblici e privati.

3. Il patrimonio, come indicato nell’atto costitutivo e come ulteriormente incrementato, ed i contributi e le elargizioni corrisposti da soggetti pubblici e privati, con esclusione del fondo di dotazione iniziale indisponibile e di eventuali ulteriori componenti espressamente dichiarate indisponibili dal donante e/o dal Consiglio di Amministrazione, hanno il fine di garantire la realizzazione dei suoi

scopi e la copertura degli eventuali disavanzi di gestione. Il Consiglio di amministrazione provvederà ad investire il danaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio, secondo la normativa vigente.

ESERCIZIO

Art. 7.

L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio termina il 31 dicembre 2009.

TITOLO TERZO

ORGANI

Art. 8.

Organi della Fondazione sono:

-il Presidente;

-il Vice Presidente;

-il Consiglio di Amministrazione (o “CdA”);

-il Segretario;

-il Comitato Scientifico;

-il Revisori dei Conti.

Tutti gli Organi della Fondazione rimangono in carica per tre anni e, comunque, fino alla data di approvazione del bilancio consuntivo dell’ultimo anno di carica.

IL PRESIDENTE -IL VICE PRESIDENTE

Art. 9.

Il Presidente guida e coordina tutte le attività della Fondazione. Egli rappresenta la Fondazione verso i terzi, ed anche nei confronti delle Autorità ed in giudizio. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Scientifico. Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l’esecuzione di tutti gli affari che vengono deliberati dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente ha facoltà di assumere quelle deliberazioni, di competenza del Consiglio di Amministrazione, motivate da assoluta indifferibilità o da urgenza, con obbligo di riferirne al Consiglio nell’adunanza immediatamente successiva ai fini della ratifica. In caso di accertato impedimento, tutti i poteri, le facoltà ed i doveri del Presidente sono temporaneamente espletati dal Vice Presidente. In caso di accertato impedimento anche del vice Presidente, la carica è assunta ad interim dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

Art. 10.

Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i suoi componenti, il Presidente. Lo stesso Consiglio di Amministrazione elegge, tra i suoi componenti, il Vice Presidente.

IL PRESIDENTE ONORARIO

Art. 11.

Il Consiglio di Amministrazione può eleggere anche un Presidente Onorario, scelto tra i Fondatori o persone di chiara fama nel campo dell’arte e della cultura. La nomina può anche essere vitalizia. Il Presidente onorario ha funzioni onorifiche, ma non è dotato di alcun potere di rappresentanza legale della Fondazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 12.

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 5 (cinque) e da non più di 9 (nove) membri, nominati dai Fondatori, tra i Fondatori stessi e tra persone estranee di riconosciuta qualificazione. Il numero e l’identità dei membri del Consiglio di Amministrazione devono essere determinati dal voto favorevole di almeno la maggioranza dei Fondatori in quel momento esistenti. In caso di parità, prevale il voto del Fondatore più anziano. Al Consiglio di Amministrazione compete la gestione ordinaria e straordinaria. Al Consiglio spettano anche i poteri per determinare i criteri e le prudenti modalità di erogazione e di ripartizione delle disponibilità annuali del bilancio fra le diverse iniziative che rientrano nello scopo della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte all’anno ed, inoltre, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o gliene sia stata fatta richiesta da almeno due Consiglieri, o dal Revisore dei Conti. Le adunanze hanno luogo in Monforte d’Alba, di norma presso la sede della Fondazione ovvero anche in Torino. Il Consiglio è convocato a mezzo di lettera raccomandata, ovvero di telegramma, telefax o di comunicazione in via informatica, spedita a tutti i Consiglieri ed al Revisore dei Conti almeno dieci giorni prima dell’adunanza, salvo i casi di urgenza nei quali la convocazione può avere luogo anche con preavviso di almeno tre giorni. Nell’avviso di convocazione è indicato l’elenco delle materie all’ordine del giorno.

Art. 13.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Esso delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede il Consiglio.

Per le seguenti deliberazioni è tuttavia richiesto il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione:

-approvazione del bilancio preventivo;

-approvazione del bilancio consuntivo;

-approvazione dei Regolamenti interni;

-acquisti ed alienazioni di beni immobili;

-assegnazione al Presidente, o ad altra persona, di fondi di cassa per le spese economali; -acquisti ed alienazioni di beni aventi valore superiore ad euro 20.000,00 (ventimila/00);

-nomina del Comitato Scientifico;

-nomina del Direttore;

-attribuzioni di specifiche deleghe a taluno dei suoi componenti.

Inoltre, per le seguenti deliberazioni, deve essere acquisito il previo parere dei Fondatori ed è comunque necessario il voto favorevole dei tre quarti dei componenti in carica il Consiglio di Amministrazione:

-trasferimento della sede, nell’ambito della Regione Piemonte;

-modifiche dello Statuto, nel rispetto delle finalità della Fondazione;

-scioglimento della Fondazione.

IL SEGRETARIO

Art. 14.

Il Consiglio di Amministrazione designa nel proprio ambito, o fuori di esso, un Segretario. Al Segretario spetta la redazione del verbale delle adunanze, da trascrivere in un registro, con fogli numerati e vidimati dal Presidente. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. I verbali vengono approvati nell’adunanza immediatamente successiva. Tuttavia, su istanza anche di un solo Consigliere, il verbale deve essere trascritto e approvato al termine dell’adunanza.

IL COMITATO SCIENTIFICO

Art. 15.

Il Comitato Scientifico è l’organo propositivo e consultivo del Presidente e del Consiglio di Amministrazione. Esso è formato da non meno di 5 (cinque) e da non più di 10 (dieci) componenti, designati dal Consiglio di Amministrazione all’inizio di ogni triennio tra persone di riconosciuta competenza nelle discipline costituenti scopo della Fondazione. Il Comitato si riunisce almeno due volte all’anno, su convocazione del Presidente. Il Comitato può eleggere, a scrutinio segreto, un suo Coordinatore, cui il Presidente può delegare la direzione dei lavori del Comitato Scientifico. Il Coordinatore del Comitato Scientifico partecipa ai lavori del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

Art. 16.

Il Comitato Scientifico designa un Segretario delle sue sedute, che può essere il Segretario della Fondazione o il Direttore della Fondazione. Al Segretario spetta la redazione dei verbali delle adunanze, da trascrivere in apposito registro. Ogni verbale recherà la firma del Presidente (o del Coordinatore) e del Segretario.

Per la validità delle sedute del Comitato Scientifico non si fa luogo alla verifica del numero legale. Ai lavori del Comitato scientifico partecipano, come componenti di diritto, i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il portavoce dei Fondatori o suo delegato. Il Comitato Scientifico può articolare i suoi lavori in Sotto-comitati o Commissioni.

Art. 17.

Spetta al Comitato Scientifico formulare proposte e indicazioni concernenti il programma di attività della Fondazione. A tal fine il Comitato, entro il 15 ottobre di ogni anno, redige un documento programmatico e lo trasmette senza indugio al Consiglio di Amministrazione, che lo esamina in vista della redazione del bilancio preventivo e dei programmi da attuare nell’anno solare successivo.

IL DIRETTORE

Art. 18.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore della Fondazione e, in tal caso, ne determina competenze, poteri, durata in carica e retribuzione. Il Direttore può essere scelto anche tra i membri del Consiglio di Amministrazione o tra i Fondatori. Ove il Direttore venga scelto tra gli amministratori decadrà automaticamente dalla carica di Consigliere. Il Direttore partecipa, senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico.

IL REVISORE DEI CONTI

Art. 19.

Il controllo dell’amministrazione della Fondazione, la vigilanza sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo, l’accertamento della regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, sono demandati ad un Revisore dei Conti. Egli deve rivestire la qualifica di Revisore Contabile ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, su proposta del Portavoce dei Fondatori. Il Revisore esercita la sua funzione partecipando, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il Revisore relaziona periodicamente della sua attività ai Fondatori ed al Consiglio di Amministrazione.

TITOLO QUARTO

RIELEZIONE ALLE CARICHE E INDENNITA’

Art. 20.

Le persone che hanno ricoperto le diverse cariche possono essere rielette. A tutte le cariche della Fondazione spetta il rimborso delle spese sostenute in dipendenza dell’incarico, salvo diversa delibera del Consiglio di Amministrazione e salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto; ad esse, salvo che per i componenti il Consiglio di Amministrazione, può eventualmente essere attribuito un emolumento.

BILANCIO PREVENTIVO E BILANCIO CONSUNTIVO

Art. 21.

Il bilancio preventivo della Fondazione deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 15 dicembre di ogni anno ed il bilancio consuntivo entro il 30 aprile. Entrambi i documenti devono essere sottoposti all’esame del Revisore dei Conti, con anticipo di almeno 20 (venti) giorni rispetto alla seduta destinata all’approvazione. Il Revisore esprime, con relazione scritta, il proprio parere. Gli Amministratori rispondono personalmente e solidalmente verso la Fondazione di eventuali spese erogate senza l’osservanza delle disposizioni del presente Statuto.

TITOLO QUINTO

ESTINZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 22.

Verificandosi il caso che venga a mancare anche l’ultima delle persone cui spetti la qualifica di Fondatore, il Revisore dei Conti invita il Consiglio di Amministrazione a riunirsi sollecitamente per deliberare le necessarie modificazioni allo Statuto della Fondazione, ovvero adottare gli altri provvedimenti che appaiono opportuni. In ogni caso, allorché lo scopo della Fondazione si debba ritenere esaurito o sia divenuto impossibile o risulti essere di scarsa utilità culturale e scientifica o il patrimonio sia divenuto insufficiente, la Fondazione si estingue. La devoluzione del patrimonio, che non può essere oggetto di smembramento o liquidazione, avviene a favore del Comune di Monforte d’Alba a cura di uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri, nominati dal Consiglio di Amministrazione.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 23.

La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. La Fondazione è obbligata ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

RINVIO

Art. 24.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si richiamano le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

In originale firmati:

Caterina BOTTARI

Luigi BOTTARI

Ada MALAN

Lucia BOTTARI

Anna Laura BOTTARI

Elena Roberta BOTTARI

Vittorio ARTOM CELLI

Adolfo IVALDI

Carla Maria LOMBARDI

Claudia CIRIACO

Notaio Diego AJMERITO

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